Normativa per piccoli imprenditori (IVA)

Kleinunternehmerregelung

Lesedauer: 15 Minuten

I piccoli imprenditori sono soggetti a esenzione impropria dall’I.V.A. Ciò significa che:

  • non devono versare l’I.V.A. degli incassi all’ufficio imposte
    (=> I.V.A. non indicata nelle fatture di vendita)
  • D’altra parte non possono detrarre l’I.V.A. sugli acquisti
    (=> nessuna detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti)

Chi è un piccolo imprenditore?

I piccoli imprenditori sono imprenditori che esercitano la loro attività in Austria (fino al 31.12.2016 residenti o aventi sede in Austria) e che non superano il limite di fatturato annuo di 35.000,00 €.

Dipende dal fatturato complessivo di un anno. Se esercita attività imprenditoriali diverse (p.es. attività commerciale, noleggio e attività agricole e forestali) i fatturati dovranno essere sommati. Il fatturato annuo di un’azienda agricola e forestale con liquidazione forfettaria viene inoltre supposto pari a 1,5 volte il valore unitario.

Non vengono compresi in questo limite

  • fatturati da operazioni ausiliarie (vendita di beni di investimento) e cessioni di aziende
  • importazioni,
  • acquisti intracomunitari e
  • fatturati nei quali il debito d’imposta è trasferito in capo al piccolo imprenditore

nonché – dall’1/1/2017 - numerosi fatturati esenti da imposte, come

  • fatturati da valori di bollo ufficiali validi nel Paese al valore facciale
  • fornitura di oro da investimento in determinate forme
  • remunerazioni a membri di consigli di vigilanza, consigli di amministrazione o altre persone incaricate del monitoraggio della direzione, riconosciute per questa funzione
  • determinati fatturati da scommesse
  • in certe condizioni fatturati di non vedenti
  • fatturati di scuole private
  • fatturati di insegnanti privati
  • fatturati da manifestazioni di associazioni di educazione popolare
  • fatturati di società di credito edilizio e agenti assicurativi
  • fatturati di società sportive no profit
  • fatturati di madri adottive e assistenti all’infanzia o genitori affidatari
  • fatturati di diversi istituti
  • fatturati di persone che svolgono mansioni nel settore sanitario (ad es. anche massaggiatori terapeutici)
  • fatturati di odontotecnici
  • fatturati dal trasporto dei malati
  • fatturati di enti pubblici o istituzioni non a fini di lucro nei settori del teatro, delle attività musicali e del canto, musei, giardini botanici o zoologici o parchi naturali,
  • fatturati dalla fornitura di oggetti per l’acquisto dei quali gli imprenditori non hanno potuto eseguire la detrazione dell’imposta anticipata,

Per il calcolo del limite l’I.V.A. si dovrà detrarre anche se il piccolo imprenditore non deve versare l’I.V.A..


Esempio:

L’imprenditore produce per i fatturati nel corso dell’anno 2020 un reddito complessivo di 40.400,00 €, originato da due settori di attività:

Redditi prodotti in qualità di grafico indipendente: 36.000,00 € 
Redditi prodotti dalla locazione di un appartamento 4.400,00 €

Trascurando la normativa per piccoli imprenditori, i fatturati derivanti dall’attività dovrebbero essere assoggettati all’aliquota d’imposta del 20%, mentre i fatturati derivanti dalla locazione all’aliquota del 10%.

Il fatturato netto determinante per il limite riferito ai piccoli imprenditori si calcola nel modo seguente:

Fatturati derivanti dall’attività € 36.000,00/1,2 = € 30.000,00
Locazione  €   4.400,00/1,1 = €   4.000,00
Fatturato netto                                                        34.000,00 €

L’imprenditore può avvalersi della normativa per piccoli imprenditori.


Una volta ogni cinque anni il limite può essere superato fino al tetto massimo del 15%. Per il periodo successivo all’1/1/2020 vale l’eccezione per cui questa regola di tolleranza può essere presa in considerazione anche se la regola di tolleranza valida prima dell’1/1/2020 era già stata utilizzata nell’arco dei precedenti quattro anni.


Esempio:

L’imprenditore produce fatturati (netti) soggetti all’aliquota d’imposta ordinaria dei seguenti importi:

  • Fatturati 2017: € 20.000
  • Fatturati 2018: € 33.000
  • Fatturati 2019: € 20.000
  • Fatturati 2020: € 39.000
  • Fatturati 2021: € 44.000

Nell’anno 2020 viene applicata nuovamente la normativa per piccoli imprenditori, anche se il limite di tolleranza fino al 31/12/2019 era già stato superato una volta (anno 2018) nel periodo in oggetto. Il superamento che avviene nel 2020 del nuovo il limite per piccoli imprenditori di € 35.000,00 rientra nel 15% di tolleranza (max. € 40.250,00) e vale come primo superamento del limite di fatturato di 5 anni di calendario. Solo se nel 2021 si verifica un nuovo superamento del limite di fatturato si esce dalla normativa per piccoli imprenditori.


Quali fatturati sono in esenzione da imposta?

Ricadono nell’esenzione dall’I.V.A. forniture e altre prestazioni il cui luogo di consegna o di esecuzione si trovi sul territorio nazionale, e fatturati da operazioni ausiliarie e cessioni di aziende. Non sono esenti acquisti, importazioni e servizi di aziende estere il cui luogo di prestazione si trovi in Austria e il cui debito d’imposta passi al piccolo imprenditore (Reverse Charge).


Attenzione!
I fatturati il cui luogo di fornitura ovvero prestazione sia all’estero non sono compresi nella normativa per piccoli imprenditori e sono pertanto regolarmente assoggettati all’imposta all’estero.


I piccoli imprenditori hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata?

L’esenzione dei piccoli imprenditori è una “finta″ esenzione. In altri termini, non devono detrarre l’IVA dalle spese come imposta anticipata.

Opzione per il regime I.V.A. ordinario

Chi ritiene che l’esenzione dall’I.V.A. sia svantaggiosa (p. es., a causa degli elevati importi dell’I.V.A. sugli acquisti nella fase di avviamento; i clienti sono principalmente imprenditori che hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata) può rinunciarvi (dichiarazione di opzione).

La rinuncia dovrà essere dichiarata per iscritto all’ufficio imposte (modulo U12, scaricabile sulla home page del Ministero Federale delle finanze - Bundesministerium der Finanzen).

Può consegnare la dichiarazione di opzione al più tardi fino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento fiscale in materia di I.V.A.. Successivamente sarà vincolato almeno per l’anno per il quale ha consegnato la dichiarazione e per ulteriori 4 anni. Potrà revocare la dichiarazione di opzione solo dopo che sarà trascorso il periodo per il quale è previsto il mantenimento del vincolo. La revoca dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del primo mese solare dell’anno solare a partire dal quale deve essere valida.


Esempio:
Il piccolo imprenditore K consegna una dichiarazione di opzione per l’anno 2015.

Fino al 2019 compreso K deve versare l’I.V.A.. Può revocare la dichiarazione di opzione non prima dell’anno solare 2020 (il termine per la revoca scade il 31/01/2020). Se non avviene alcuna revoca rimane in vigore il regime I.V.A. ordinario. Di conseguenza dopo la scadenza del termine previsto per il mantenimento del vincolo rimane soltanto 1 mese di tempo per consegnare la dichiarazione di revoca!


L’efficacia di una dichiarazione puntuale (opzione/revoca) si riferisce sempre al primo di gennaio dell’anno desiderato. I fatturati realizzati prima della data di decorrenza di tale efficacia devono essere trattati secondo le regole pregresse. Ciò anche nel caso in cui la fattura venga emessa o il pagamento venga eseguito dopo la data di decorrenza dell’efficacia. Nella dichiarazione periodica dell’IVA e nella dichiarazione annuale dell’IVA questi fatturati dovranno però essere considerati (solo) nel periodo in cui è sorto il debito d’imposta.


Esempio:

Un imprenditore (che versa l’imposta sui redditi effettivi) a partire dall’1.1.2020 rinuncia al regime di esonero dall’IVA come piccolo imprenditore. Nel mese di dicembre 2019 fornisce ancora un servizio informatico per un cliente austriaco. La fattura viene emessa solo nel mese di gennaio 2020 e pagata solo nel mese di febbraio 2020.

Soluzione:
Dato che il servizio informatico è stato erogato nel periodo in cui il fornitore come piccolo imprenditore godeva ancora del regime di esonero dall’IVA, rimane esente dall’imposta benché dal 1.1.2020 l’imprenditore abbia esercitato l’opzione per l’obbligo fiscale. Pertanto non si dovrà calcolare l’IVA. Il fatturato deve essere riportato nella dichiarazione periodica dell’IVA per febbraio/per il primo trimestre 2020 nel parametro 000 e nel parametro 016.


Rettifica dell’I.V.A. sugli acquisti

Se passa dall’esenzione dall’I.V.A. al regime I.V.A. ordinario può effettuare una correzione positiva dell’I.V.A. sugli acquisti. Ciò significa che per l’attivo circolante può successivamente far valere l’intera I.V.A. sugli acquisti. Per i beni di investimento è possibile farla valere successivamente (in proporzione), se l’acquisto (produzione) è compreso/a nel periodo di rettifica. Il periodo di rettifica è di anni cinque per beni di equipaggiamento mobili, di anni venti per quelli immobili. Per beni economici immobili che in data 31/03/2012 siano stati già utilizzati come beni di investimento il periodo di rettifica è di anni dieci. Per ogni anno che manca al completamento del periodo di rettifica può essere fatto successivamente valere un quinto, un decimo o un ventesimo dell’I.V.A. sugli acquisti.


Esempio:
Un piccolo imprenditore nel 2017 acquista un macchinario per 20.000,00 € + 4.000,00 € di I.V.A.. A partire dal 2020 passa al regime I.V.A. ordinario.

Può essere fatta valere successivamente I.V.A. sugli acquisti di importo pari a 1.600,00 € (corrispondenti a due quinti di 4.000,00 €), di cui 800,00 € nel 2020 e 800,00 € nel 2021. 


Se passa dal regime I.V.A. ordinario all’esenzione dall’I.V.A. deve restituire all’ufficio imposte i relativi importi dell’I.V.A. sugli acquisti.

La rettifica dell’I.V.A. sugli acquisti per le immobilizzazioni non avviene se l’imposta a monte da rettificare non supera l’importo di 60,00 € per anno e bene d’investimento.

Il piccolo imprenditore nel mercato interno

Per piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’I.V.A. vi sono alcune particolarità per quanto riguarda la circolazione di merci e servizi nel mercato interno:

A.) Scambio di beni tra imprese

Se “esporta” merci nell’Unione Europea non effettua forniture intracomunitarie, poiché l’esenzione fiscale personale in qualità di piccolo imprenditore ha la precedenza sull’esonero dall’imposta della fornitura intracomunitaria. Il piccolo imprenditore che effettua la fornitura non ha bisogno in questo caso di numero di partita I.V.A., la consegna non deve essere inserita nella comunicazione riassuntiva. Non c’è quindi differenza rispetto a una fornitura sul territorio nazionale. Se “importa” merci dall’Unione Europea e non supera la soglia di acquisto (“importazioni” nell’anno solare precedente o corrente fino al tetto massimo di 11.000,00 €) non realizza alcun acquisto intracomunitario. Nei paesi dell’UE verrà trattato come privato. Il fornitore Le addebita l’I.V.A. estera corrispondente. Il fornitore vi fattura l’IVA austriaca (nuovo regolamento sulla vendita a distanza di beni dal 1/7/2021) e anche in questo caso non avete diritto alla detrazione.

In caso di rinuncia alla soglia di acquisto o di un suo superamento valgono le seguenti disposizioni:

  • Lei necessita di un numero di partita I.V.A., che deve comunicare al fornitore UE.
  • Il fornitore UE deve predisporre una fattura al netto (fornitura intracomunitaria esente da imposta).
  • Lei deve pagare l’imposta di un acquisto intracomunitario; deve cioè calcolare da sé l’I.V.A. dalla fattura al netto (I.V.A. sugli acquisti).
  • Lei deve versare l’I.V.A. sugli acquisti all’ufficio imposte, dal momento che i piccoli imprenditori non hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata.

Lei può rinunciare alla soglia di acquisto mediante domanda in forma libera. Anche l’utilizzo del numero di partita I.V.A. vale come rinuncia alla soglia di acquisto. Avrà effetto per le “importazioni” da tutti i paesi dell’UE. La rinuncia è vincolante per due anni solari.


Suggerimento:
la rinuncia alla soglia di acquisto ha senso solo se “importa” principalmente merci da paesi dell’UE nei quali l’I.V.A. è più alta rispetto all’Austria.


B. Cessione di beni verso privati (vendita a distanza di beni)

Od 1.07.2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży wysyłkowej. Obroty będą podlegać opodatkowaniu od pierwszego euro w kraju przeznaczenia.

Od tej zasady istnieje wyjątek tylko dla przedsiębiorców, których obroty z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i radiowych oraz obroty z wewnątrzwspólnotowej sprzedaży wysyłkowej nie przekraczają wartości wynoszącej 10 000 EUR (patrz również link wewnątrzwspólnotowy handel wysyłkowy). W tym przypadku obroty podlegają opodatkowaniu w kraju wysyłki. Dla małego przedsiębiorcy oznacza to, że zastosowanie mają regulacje austriackie. Może on wystawiać faktury bez podatku, a obroty wlicza się do limitu 35 000 EUR.

Se viene superata la soglia dei 10.000 EUR, l’IVA deve essere addebitata e pagata nel Paese di destinazione con l’aliquota d’imposta vigente. Una semplificazione per le dichiarazioni dei redditi e il pagamento delle imposte al fisco è offerto dal sistema OSS UE. Per registrarsi su OSS UE tramite Finanzonline, il piccolo imprenditore deve avere un numero di partita IVA che si ottiene presentando una richiesta informale presso l’ufficio tributario competente.

C.) Circolazione di servizi

Se un piccolo imprenditore austriaco presta un ulteriore servizio a un imprenditore esterno all’UE, deve essere comunicato il luogo di prestazione. Se questo si trova all’estero, il debito d’imposta viene trasferito al ricevitore estero del servizio (Reverse Charge). In questo caso non è necessaria alcuna registrazione nel relativo Paese, tuttavia questa prestazione deve essere inserita nella comunicazione riassuntiva. Il prerequisito è che l’imprenditore richieda a questo scopo un numero di partita I.V.A..

Il contrario accade se un piccolo imprenditore riceve un tale servizio da un imprenditore di un altro paese dell’UE che non abbia sede né siti produttivi in Austria. In questo caso il debito d’imposta passa al piccolo imprenditore austriaco.


Importante:
Il piccolo imprenditore deve dichiarare e versare il debito d’imposta. La detrazione dell’imposta anticipata non è spettante.


Informacje na temat eksportu i importu usług znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Dienstleistungen an ausländische Unternehmer – B2B Leistungen – WKO.at” („Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych – Usługi B2B – WKO.at”) i „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C Leistungen – WKO.at” („Usługi świadczone na rzecz prywatnego klienta zagranicznego – Usługi B2C – WKO.at”).

Wyjątkiem od zasad dotyczących miejsca świadczenia usług B2C jest próg dla usług świadczonych użytkownikom końcowym z UE „drogą elektroniczną”. Jeżeli obroty te wraz z obrotami z wewnątrzwspólnotowej sprzedaży wysyłkowej nie przekraczają wartości wynoszącej 10 000 EUR, miejscem dostawy/wykonania usługi jest Austria.

Normativa per piccoli imprenditori e numero di partita I.V.A.

Ai piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’I.V.A. l’ufficio imposte assegna un numero di partita I.V.A. solo su richiesta.

Può scaricare il modulo di richiesta U 15 sulla home page del Ministero Federale delle finanze (Bundesministerium der Finanzen).

Sul modulo deve illustrare in modo convincente il motivo per il quale necessita di un numero di partita IVA. Tale richiesta può essere motivata dal fatto che Lei abbia superato il limite di guadagno/prestazioni oppure abbia rinunciato all’utilizzo del limite suddetto o, ancora, dal fatto che abbia ricevuto o erogato altri servizi all’estero, per i quali il debito d’imposta passa cogentemente al destinatario della prestazione.


Avvertenza:
se opta per il regime I.V.A. ordnario riceverà automaticamente il numero di partita I.V.A. dall’ufficio imposte.


Disposizioni per la fatturazione


Importante:
Se decide di avvalersi del regime di esenzione dall’I.V.A., nelle Sue fatture di vendita non dovrà esporre l’I.V.A.. Se lo fa pur non avendo consegnato alcuna dichiarazione di opzione, dovrà assolvere l’I.V.A. (debito d’imposta per effetto della fattura) e non avrà tuttavia alcuna detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti.


Contrariamente agli altri imprenditori non deve riportare il numero di partita I.V.A. sulle Sue fatture. Deve tuttavia indicare l’esenzione dall’imposta. Si potrebbe aggiungere la seguente precisazione: “Esente I.V.A. in base alla normativa per piccoli imprenditori”.

Obbligo di versamento dell’I.V.A. dei piccoli imprenditori esenti dall’imposta

Essendo le forniture e i servizi esenti I.V.A., il piccolo imprenditore non è di solito soggetto all’obbligo di versamento dell’I.V.A. Esistono tuttavia delle eccezioni:

  • Viene illecitamente conteggiata l’I.V.A. (debito d’imposta per effetto della fattura)
  • in caso di acquisti intracomunitari soggetti all’imposta, se è stata superata la soglia di acquisto o si è rinunciato ad applicarla.
  • per servizi di imprese estere, se il luogo di esecuzione della prestazione è nel territorio nazionale (Reverse Charge –RC)
  • per forniture sul territorio nazionale di imprese estere (regime di ritenuta)
  • per determinati fatturati realizzati all’estero (p. es., per servizi forniti elettronicamente a consumatori finali nell’UE, che superano la soglia di prestazioni di 10.000,00 € (a partire dal 1/1/2019))

Dichiarazione I.V.A. periodica (Umsatzsteuervoranmeldung) e dichiarazione annuale

I piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’I.V.A. non devono trasmettere alcuna dichiarazione I.V.A. periodica all’ufficio imposte, a meno che non siano invitati a farlo.

Za okresy, za które należny jest podatek VAT (np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podlegającym opodatkowaniu – patrz powyżej „Obrót towarami”), należy złożyć wewnętrzną deklarację dla podatku VAT. W tym celu można wykorzystać oficjalny formularz (formularz U30 można pobrać na stronie federalnego ministerstwa finansów (BMF)) lub samodzielnie przygotowany formularz o tej samej treści. Wewnętrzna deklaracja dla podatku VAT pozostaje w Państwa księgowości.

I piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’I.V.A. in linea di principio non devono nemmeno presentare alcuna dichiarazione I.V.A. annuale. Solo se nel periodo d’imposta (anno solare) doveva essere versata l’I.V.A. (p. es. a causa di acquisti intracomunitari soggetti all’imposta) dovrà essere presentata anche una dichiarazione I.V.A. annuale.

W przypadku wyboru opcji z obowiązkiem podatkowym  obowiązują ogólne zasady ustawy o VAT. Więcej informacji znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) – WKO.at“ („Deklaracja dla podatku VAT – WKO.at”)  i „Die Umsatzsteuerjahreserklärung – WKO.at“ („Roczna deklaracja VAT – WKO.at”).

Insidie della normativa per piccoli imprenditori

La maggiore difficoltà consiste nel fatto che Lei all’inizio della Sua attività non può affermare con sicurezza se supererà il limite di fatturato nell’anno corrente. Ciononostante deve decidere subito se esporre o meno l’I.V.A. nelle Sue fatture.

Esempio:

L’imprenditore K pensa che nel primo anno della sua attività resterà ampiamente al di sotto del limite. Poiché i suoi clienti sono privati, non intende versare l’I.V.A., quindi nelle Sue fatture non la espone. A causa di un andamento inaspettatamente positivo degli affari, già nel mese di settembre il suo fatturato supera il limite di tolleranza.

Così tutte le vendite dell’anno di apertura diventano retroattivamente soggette all’imposta. Dipenderà dal contratto in base al diritto civile se può addebitare successivamente l’I.V.A. ai clienti privati.

Un ulteriore problema risiede nel lungo periodo per il quale è previsto il mantenimento del vincolo in seguito alla presentazione della dichiarazione di opzione (5 anni).

Al fine di evitare eventuali problemi in relazione alla normativa per piccoli imprenditori è importante valutare con la massima precisione possibile il futuro andamento degli affari.


Suggerimento!
Se i Suoi clienti sono prevalentemente imprenditori che hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata, dovrebbe optare per il regime I.V.A. ordinario. Per i Suoi clienti è vantaggioso: per loro l’I.V.A. non è un fattore di costo. Se dovesse scegliere il regime di esenzione dall’I.V.A., quando calcola i prezzi dovrà considerare l’I.V.A. sugli acquisti non detraibile. Il Suo cliente dovrebbe quindi pagare un prezzo più elevato. Per Lei il vantaggio risiede nel fatto che viene meno il rischio di superare il limite fissato per i piccoli imprenditori. Inoltre può ancora avvalersi della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti.


Se decide di avvalersi del regime di esenzione dall’I.V.A. deve prestare particolare attenzione al fatto di non superare il limite.

Detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti in caso di esposizione dell’I.V.A. senza dichiarazione di opzione

La domanda che si pone in maniera ricorrente è se i clienti di piccoli imprenditori possono detrarre come I.V.A. sugli acquisti l’I.V.A. esposta in una fattura nel caso in cui il piccolo imprenditore non presenti alcuna dichiarazione di opzione e non versi l’I.V.A..

Secondo la prassi amministrativa ciò è possibile solo se la fattura contiene tutti i dati richiesti dalla legge (incluso il numero di partita I.V.A.) e per il cliente non è evidente che il piccolo imprenditore non ha versato intenzionalmente l’I.V.A. all’ufficio imposte. Al fine di evitare discussioni in sede di controllo della contabilità aziendale, può essere eventualmente utile l’esibizione da parte del cliente del codice fiscale e della dichiarazione di opzione del piccolo imprenditore.

Defalco con nota di accredito

Qualora il cliente rilasci una nota di accredito per la prestazione del piccolo imprenditore, non ha alcuna detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti se il piccolo imprenditore non ha presentato alcuna dichiarazione di opzione. 

Stand: 01.01.2022

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