Previdenza sociale dei piccoli imprenditori

Sozialversicherung der Kleinunternehmer

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A determinate condizioni esiste la possibilità, per i piccoli imprenditori, di ottenere una dispensa dall’assicurazione malattia e pensionistica ai sensi della Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz). Con la dispensa dall’assicurazione malattia non avviene inoltre alcun inserimento nella previdenza per i lavoratori autonomi.
Hanno quindi ancora solo l’obbligo di versare l’importo dell’assicurazione contro gli infortuni.

Definizione

I piccoli imprenditori sono persone

  • il cui reddito annuo non supera l’importo di 6.221,28 € e
  • il cui fatturato annuo da tutte le attività imprenditoriali non supera l’importo di 35.000,00 €

Redditi sono i redditi imponibili evidenziati nella cartella di pagamento dell’imposta sul reddito, cioè (semplificando) ricavi di esercizio meno le spese di esercizio.

Domanda

Il piccolo imprenditore deve presentare una domanda di dispensa dall’obbligo di copertura assicurativa integrale presso l’Istituto di previdenza sociale degli autonomi (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen). In questa domanda si dovrà esporre in maniera convincente che i limiti di reddito e fatturato per piccoli imprenditori riportati in precedenza non verranno superati.

Suggerimento!

La domanda di dispensa dall’obbligo di copertura assicurativa integrale può essere presentata presso il rispettivo ufficio regionale dell’Istituto di previdenza sociale degli autonomi (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) Il modulo necessario è reperibile sulla homepage dell’Istituto della previdenza sociale degli autonomi (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, SVS) https://www.svs.at/.

Requisiti personali

Questa domanda può essere presentata solo da una persona che

  • nell’arco degli ultimi 60 mesi solari (5 anni)
    sia stata in regime di assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) per non più di 12 mesi solari, oppure
  • abbia raggiunto l'età pensionabile standard per le donne (che sarà gradualmente aumentata dal 1° gennaio 2024) o
  • abbia raggiunto l'età di 57 anni e abbia soddisfatto i criteri di reddito e di reddito sopra citati negli ultimi cinque anni solari prima della presentazione della domanda e non abbia superato i limiti di fatturato per le piccole imprese.

Indipendentemente dalle tre condizioni citate, la domanda può anche essere presentata

  • per il periodo del percepimento dell’assegno per congedo parentale e/o
  • al massimo per i primi 48 mesi solari di congedo per ogni figlio (in caso di parti plurigemellari al massimo per i primi 60 mesi solari).

Gli importi limite validi in linea di principio per l’anno solare vengono in questi casi ridotti ai mesi della dispensa dall’assicurazione obbligatoria. Per questo motivo, mediamente

  • i redditi mensili non devono superare l’importo di 518,44 € e
  • i fatturati mensili l’importo di 2.916,67 €. 


Esempio:
Un’imprenditrice è in regime di assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) dal 2017. Dopo la nascita di sua figlia desidera dedicarsi prevalentemente all’educazione della figlia e lavorare di meno. Richiede con decorrenza dal 1/9/2024 (= inizio del percepimento dell’assegno per congedo parentale) la dispensa dall’assicurazione malattia e pensionistica, poiché a partire da questo momento non verranno generalmente raggiunti i limiti mensili di reddito e fatturato.


La dispensa dall’obbligo dell’assicurazione malattia e pensionistica può essere stabilita solo per quei mesi nei quali l’assegno per congedo parentale venga percepito almeno per un giorno o per i quali vi sia un periodo dedicato all’educazione dei figli.


Prestare attenzione!
La domanda di dispensa dall’obbligo di copertura assicurativa integrale può presentarla esclusivamente una persona fisica. Per soci o amministratori di società come s.n.c. (Offene Gesellschaft), s.a.s. (Kommanditgesellschaft) o s.r.l. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) non trovano applicazione le normative speciali per piccoli imprenditori.


Decorrenza ed effetti

Se nel corso dell’anno solare della presentazione della domanda non sono state ricevute prestazioni assicurative dell’assicurazione malattia e pensionistica, la dispensa dall’assicurazione obbligatoria (malattia e pensionistica) inizia con effetto retroattivo, quindi a decorrere dall’inizio dell’anno solare o dall’inizio del percepimento dell’assegno per congedo parentale/del periodo dedicato all’educazione dei figli. Se sono già state ricevute prestazioni, la dispensa decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della domanda. Il piccolo imprenditore è quindi unicamente in regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’importo mensile dell’assicurazione contro gli infortuni ammonta a € 11,35.


Prestare attenzione!
Prima di presentare una domanda di dispensa dall’obbligo di copertura assicurativa integrale si dovrebbe tenere presente che l’attività commerciale non produrrà alcuna copertura nell’assicurazione malattia e pensionistica.

Ciò non pone problemi se la copertura assicurativa è prestata da un’altra attività, per esempio da un’attività di lavoro dipendente, in base al percepimento di una pensione (per esempio di una pensione di anzianità) oppure al percepimento di assegno per congedo parentale.

Se non è prestata nessun’altra copertura assicurativa, il piccolo imprenditore dovrà pagare personalmente, in caso di malattia, i costi delle cure mediche.


Stand: 01.01.2024