Necessità di emissione di una fattura

Erfordernisse einer Rechnung

Lesedauer: 14 Minuten

Quando un imprenditore deve emettere fatture?

Ai sensi della normativa in materia di I.V.A., l’imprenditore è tenuto a emettere fatture se

  • effettua vendite ad altri imprenditori per le loro imprese
  • oppure a persone giuridiche nella misura in cui non sono imprenditori
  • o una fornitura o prestazione d’opera soggetta a imposta in relazione a un bene immobile a un soggetto non imprenditore oppure
  • effettua in un altro Stato membro una fornitura o altra prestazione per la quale il debito d’imposta è trasferito al destinatario della prestazione e l’imprenditore che esegue la prestazione in questo Stato membro non conduce una sua impresa né ha una stabile organizzazione che abbia partecipato alla fornitura della prestazione.
  • Fatturati attivi da vendita a distanza di beni (non si applicano regolamenti speciali per fatture di piccoli importi)  

Dovrà adempiere il suo obbligo di emissione della fattura entro sei mesi dall’effettuazione della vendita.


Avvertenza:
se nel restante territorio comunitario vengono eseguite altre prestazioni che ricadono sotto la clausola generale e per le quali il destinatario della prestazione deve assolvere l’imposta (Reverse Charge) o forniture intracomunitarie, si dovrà ottemperare all’obbligo di emissione della fattura entro e non oltre il giorno 15 del mese solare successivo alla fornitura della prestazione.


Prescrizioni inerenti agli aspetti formali

Per dare diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti una fattura deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • nome e indirizzo dell’imprenditore che effettua la fornitura o la prestazione
  • nome e indirizzo del destinatario della prestazione
  • quantità e denominazione d’uso commerciale dei beni o tipologia e ambito delle prestazioni
  • giorno/periodo della fornitura o altra prestazione
  • corrispettivo per la fornitura/altra prestazione e dell’aliquota dell’imposta da applicare o, in caso di esenzione dall’imposta, la relativa indicazione dell’esenzione
  • l’ammontare dell’imposta che si applica al corrispettivo
  • data di emissione (se coincidente con la data della fornitura o altra prestazione, è sufficiente l’annotazione “La data della fattura coincide con quella della fornitura o prestazione”)
  •  numero progressivo
  • numero di partita I.V.A. (UID-Nummer) del soggetto che emette la fattura
  • Numero di partita I.V.A. del destinatario della prestazione (su fatture di importo totale superiore a
    EUR 10.000 IVA inclusa, anche se il debito d’imposta è trasferito al destinatario della prestazione - Reverse Charge - e in caso di forniture intracomunitarie).
  • in caso di applicazione del regime del margine si dovrà riportare la relativa annotazione (p. es. commercio antiquario)
  • Se la fattura viene emessa in una valuta diversa dall’euro si dovrà inoltre indicare l’ammontare dell’imposta in euro

Trovate un modello di fattura all’indirizzo: http://www.wko.at/steuern - sezione: I.V.A. - argomento: Aspetti generali dell’I.V.A. - modello


Avvertenza:
per ciascuna vendita a un imprenditore o a una persona giuridica che non sia un imprenditore, l’imprenditore deve emettere una fattura senza che a tal fine sia necessaria una richiesta formale da parte del cliente. Ciò vale anche per vendite in esenzione d’imposta o per vendite con Reverse Charge.


Semplificazione relativa all’emissione di fatture nei confronti di privati

Tutte le caratteristiche delle fatture devono comparire sulle fatture emesse nei confronti di imprenditori solo se le prestazioni addebitate sono state effettuate per le loro imprese. Le fatture emesse nei confronti di privati in linea di massima non devono contenere queste caratteristiche.


Avvertenza
se l’imprenditore esegue una fornitura o prestazione d’opera soggetta a imposta in relazione a un bene immobile per un soggetto non imprenditore, è tenuto, a far data dal 01/01/2008, a emettere una fattura.


Fatture per piccoli importi

In caso di fatture il cui importo complessivo non sia superiore a 400,00 € I.V.A. inclusa, sono sufficienti i seguenti dati:

  • nome e indirizzo dell’imprenditore che effettua la fornitura o la prestazione
  • quantità e denominazione d’uso commerciale dei beni o tipologia e ambito delle
  • prestazioni
  • giorno/periodo della fornitura o altra prestazione
  • importo totale del corrispettivo e dell’ammontare dell’imposta
  • aliquota d’imposta
  • data di emissione

Le disposizioni in materia di semplificazione per fatture fino a 400,00 € non valgono per forniture intracomunitarie. Queste fatture devono in ogni caso contenere un’indicazione dell’esenzione dall’imposta, nonché il numero di partita I.V.A. dell’imprenditore che effettua la fornitura e dell’acquirente.

Trovate un modello di fattura per piccoli importi all’indirizzo: http://www.wko.at/steuern - sezione: I.V.A. - argomento: Aspetti generali dell’I.V.A. - modello

Dettagli riguardanti le singole caratteristiche delle fatture

Numerazione progressiva:

la fattura deve contenere un numero progressivo con una o più serie di numeri che vengono attribuiti una sola volta ai fini dell’identificazione. La data di inizio della numerazione progressiva può essere scelta liberamente. È altresì consentita una numerazione di entità contabili differenti (p. es., filiali, registratori di cassa).

Il numero progressivo su fatture emesse nei confronti di clienti privati può venire meno solo se l’imprenditore dirige di volta in volta un’entità contabile separata per imprenditori e clienti privati. Se è presente una sola entità contabile, le fatture emesse nei confronti di clienti privati dovranno essere numerate progressivamente insieme a quelle emesse nei confronti di imprenditori. Il soggetto che riceve la fattura non deve verificare la numerazione progressiva.

Numero di partita I.V.A. del soggetto che emette la fattura:

l’imprenditore non deve riportare il numero di partita I.V.A. nella sua fattura solo se esegue nel territorio nazionale forniture o altre prestazioni per le quali non sussiste il diritto alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti (p. es., piccolo imprenditore).

Numero di partita I.V.A. del soggetto che riceve la fattura:

In caso di fatture il cui importo complessivo sia superiore a 10.000,00 € I.V.A. inclusa, il numero di partita I.V.A. del cliente dovrà essere riportato alle seguenti condizioni:

  • l’imprenditore che esegue la prestazione deve avere nel territorio nazionale o la residenza, sede, dimora abituale o una stabile organizzazione produttiva e
  • la prestazione deve essere effettuata per l’impresa del cliente.

Se il cliente non dispone di un numero di partita I.V.A. valido (p. es. piccolo imprenditore) o non lo indica, ciò non ha alcuna conseguenza per l’imprenditore che esegue la prestazione. È sufficiente l’indicazione “Partita I.V.A. non indicata”. Se il cliente ha soltanto un numero di partita I.V.A. estero, questo dovrà essere indicato. La correttezza del numero di partita I.V.A. non deve essere verificata!

Indicazione dell’esenzione dall’imposta:

non è necessario fare riferimento alla specifica norma di legge. I casi di più frequente applicazione sono vendite per esportazione esenti o fatture di piccoli imprenditori.

Fatturazione delle locazioni

Le necessità di emissione di una fattura in caso di contratti di locazione o simili per una prestazione di lunga durata avrebbero come conseguenza un’enorme spesa amministrativa per la compilazione mensile delle fatture.

L’amministrazione finanziaria riconosce in questi casi una “fattura di lungo periodo” per una riscossione mensile dell’affitto e dei relativi costi accessori, che di norma viene emessa una volta all’anno. Come periodo di esecuzione della prestazione può essere riportato, p. es., il primo mese dell’anno, aggiungendo che il calcolo della pigione e relativi costi accessori vale fino all’invio di quello successivo. Se questa fattura contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e viene pagata la pigione, la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti spetta anche per gli altri mesi.

Fatture per forniture intracomunitarie

In caso di forniture intracomunitarie l’imprenditore che esegue la prestazione dovrà indicare

  • il numero di partita I.V.A. del destinatario della prestazione (il numero deve essere controllato a livello 2 in quanto a correttezza e legittimità.
  • Al posto dell’importo delle imposte ovvero dell’aliquota di tassazione va indicata espressamente l’esenzione dalle imposte per le forniture intracomunitarie.

Se l’I.V.A. dovesse essere esposta erroneamente, questa sarà dovuta per effetto della fattura, tuttavia non autorizza il destinatario della prestazione a detrarre l’I.V.A. sugli acquisti.

Fatture in caso di Reverse Charge

In caso di Reverse Charge l’imprenditore che esegue la prestazione dovrà indicare

  • il numero di partita I.V.A. del destinatario della prestazione e
  • riportare una nota relativa al fatto che il debito d’imposta è trasferito al destinatario della prestazione

Se l’I.V.A. dovesse essere esposta erroneamente, questa sarà dovuta per effetto della fattura, tuttavia non autorizza il destinatario della prestazione a detrarre l’I.V.A. sugli acquisti.


Avvertenza:
l’emissione di una fattura regolare non influisce sul trasferimento del debito d’imposta.


Trovate i dettagli sul “Reverse Charge” nei nostri fogli informativi “Servizi per imprenditori esteriprestazioni B2B” e “Reverse Charge – inversione contabile per servizi transfrontalieri - B2B

Trovate un modello di fattura per il Reverse Charge all’indirizzo: http://www.wko.at/steuern - sezione: I.V.A. - argomento: Aspetti generali dell’I.V.A. - modello

Fattura dell’acquirente al destinatario in caso di operazioni triangolari

Nel caso di un’operazione triangolare, nella fattura dell’acquirente al destinatario si deve indicare la triangolazione e il trasferimento del debito d’imposta.

Titoli di viaggio

Per i titoli di viaggio è possibile avvalersi della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti solo se riportano la data di emissione e l’indicazione dell’aliquota d’imposta.

Fatture elettroniche

Una fattura elettronica è una fattura che viene emessa, inviata, ricevuta ed elaborata in formato elettronico. Affinché una fattura elettronica venga riconosciuta come tale devono essere garantite l’autenticità della provenienza, l’integrità del contenuto e la leggibilità.

Se un imprenditore intende inviare le sue fatture in modalità elettronica, potrà farlo alle seguenti condizioni:

  • il destinatario della fattura deve accettare la fattura elettronica, mentre il consenso non richiede alcuna forma particolare. Inoltre è sufficiente l’effettiva applicazione pratica di questa procedura da parte degli interessati, e quindi la loro tacita approvazione.
  • Devono essere garantite l’autenticità della provenienza e l’integrità del contenuto di una fattura elettronica.
  • Per quanto riguarda gli elementi essenziali della fattura si devono osservare le prescrizioni della normativa in materia di I.V.A..

Avvertenza:
dal 1/1/2013 ogni imprenditore può stabilire da sé in quale modo garantire l’autenticità della provenienza, l’integrità e la leggibilità del contenuto.


Sono disponibili le seguenti procedure:

  • applicazione di un metodo di controllo interno aziendale mediante il quale viene creata una pista di controllo affidabile tra la fattura e la prestazione;
  • emissione della fattura tramite FinanzOnline o portale USP (Unternehmensserviceportal);
  • apposizione sulla fattura di una firma elettronica qualificata;
  • emissione della fattura con procedura EDI

Attenzione:
l’eventuale invio multiplo della fattura (p. es. in formato cartaceo ed elettronico) dovrà essere indicato sul documento, per evitare di calcolare più volte l’I.V.A. a debito.


Possono essere trasmessi in modalità elettronica anche i bonifici.

La redazione di fatture elettroniche

Se un imprenditore intende inviare fatture in modalità elettronica dovrà in primo luogo chiedere l’approvazione del cliente, e ai sensi della nuova regolamentazione

conservare per 7 anni come parte della fattura la pezza d’appoggio attestante l’autenticità e l’integrità dei dati.


Avvertenza:
il risparmio sui costi rispetto alle fatture cartacee può essere, per piccole e medie imprese, un argomento per il cambiamento del sistema di fatturazione. Sul sito www.wko.at/erechnung trovate uno strumento di consulenza online che offre una prima valutazione dell’opportunità della fatturazione elettronica per la vostra azienda, alla quale dovreste prestare attenzione al momento del passaggio al nuovo sistema.


La ricezione di fatture elettroniche

Al momento della ricezione di fatture elettroniche si devono considerare i punti seguenti:

  • devono essere garantite l’autenticità della provenienza, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.
  • Il destinatario della fattura deve approvare l’invio in modalità elettronica. Devono essere osservate le Condizioni generali di contratto del fornitore, che possono già includere la spedizione in modalità elettronica. È sufficiente anche un consenso concludente (applicazione pratica effettiva).
  • Le fatture inviate dovranno essere conservate dal destinatario, come del resto nel caso della “fattura cartacea”, per 7 anni (p. es. memorizzazione su supporti dati WORM). L’attestazione dell’autenticità e integrità dei dati è parte della fattura!

 


Attenzione:
affinché sia garantita la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti, la fattura deve in ogni caso comprendere tutti i requisiti di legge. Trovate maggiori informazioni in merito e per quanto riguarda le conseguenze della fatturazione irregolare in


Autenticità della provenienza, integrità del contenuto e leggibilità

Autenticità della provenienza significa sicurezza dell’identità del fornitore della prestazione o del soggetto emittente della fattura.

Integrità del contenuto significa che non sono state modificate le informazioni necessarie ai sensi della normativa in materia di I.V.A.. L’integrità del contenuto non implica tuttavia che la fattura sia effettivamente corretta dal punto di vista del contenuto (p. es. indirizzo di chi esegue la prestazione) o lo fosse al momento dell’emissione della fattura.

Per fattura leggibile si intende un documento dal contenuto chiaro e comprensibile per le persone.

Ogni imprenditore può stabilire da sé in quale modo garantire queste tre condizioni.

L’autenticità della provenienza e l’integrità del contenuto possono essere garantite applicando un metodo di controllo interno aziendale, se in questo modo viene creata una pista di controllo affidabile tra la fattura e la prestazione.

Metodo di controllo interno aziendale

Il metodo di controllo interno aziendale è un metodo che viene applicato dall’imprenditore che esegue la prestazione e dal destinatario della prestazione per effettuare un allineamento della fattura all’obbligo di pagamento o al diritto al pagamento.

Può essere realizzato p. es. tramite un sistema di contabilità adeguatamente messo a punto, ma può anche essere ottenuto mediante un allineamento manuale della fattura alla documentazione commerciale disponibile (p. es. ordine, commessa, contratto di compravendita, documento di trasporto).

Se la relazione tra il ricavo realizzato e la fattura è facilmente ricostruibile avvalendosi di dettagli sufficienti, e se vengono rispettate le procedure documentate, si può partire dal presupposto che la pista di controllo sia affidabile.


Esempio 1:
un imprenditore riceve una fattura in formato pdf con firma elettronica qualificata inviata per e-mail. La firma elettronica qualificata soddisfa le condizioni per l’attestazione dell’autenticità della provenienza e dell’integrità del contenuto. Se la fattura è leggibile, è corretta dal punto di vista del contenuto e viene archiviata con la verifica della firma, non vi è alcuna restrizione alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti.




Esempio 2:
un imprenditore riceve una fattura in formato pdf senza firma elettronica qualificata inviata per e-mail. Allinea manualmente la fattura, p. es. con la bolla di consegna, la prestazione ricevuta e la corrispondenza. L’allineamento della fattura alla documentazione disponibile è sufficiente per attestare l’autenticità della provenienza e l’integrità del contenuto. Se la fattura è leggibile e corretta dal punto di vista del contenuto, non vi è alcuna restrizione alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti.


Le procedure tecniche e organizzative applicate dipenderanno fortemente, nella pratica, dalle dimensioni dell’azienda. Una società unipersonale sceglierà una procedura diversa rispetto a una società controllata. L’imprenditore dovrà documentare la procedura da lui applicata in relazione alla sua situazione.

Fatture via fax:

le fatture inviate a mezzo telefax sono assimilate alle fatture inviate elettronicamente e sono soggette alle medesime condizioni.

Fatture elettroniche “oltre confine”

Nel caso dell’esecuzione di una fornitura intracomunitaria, e dal 1/1/2013 per forniture o altre prestazioni per le quali il debito d’imposta è trasferito al destinatario della prestazione e l’imprenditore che esegue la prestazione non conduce in questo Stato membro una sua impresa né ha una stabile organizzazione che abbia partecipato alla fornitura della prestazione, valgono gli obblighi in materia di fatturazione vigenti in Austria.

Poiché chi redige la fattura in questi casi è soggetto alla normativa austriaca in materia di I.V.A., dovrà tenere presenti le disposizioni vigenti in Austria per quanto riguarda la fattura elettronica.


Esempio:
un imprenditore austriaco esegue una fornitura verso la Germania. Deve osservare le disposizioni di legge austriache in materia di fattura elettronica?


La fornitura intracomunitaria è esente da imposta a condizione che il cliente tedesco operi con un numero di partita I.V.A. estero. Di conseguenza per il cliente non si pone la questione della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti. Per il fornitore della prestazione dovranno essere tuttavia osservate le prescrizioni per quanto riguarda la fattura elettronica.


Esempio:
un imprenditore austriaco vende un software attraverso Internet a un imprenditore polacco.


Trattandosi di una prestazione che viene eseguita in base alla normativa in materia di I.V.A. nel luogo di destinazione e poiché il debito d’imposta si trasferisce al destinatario, la fattura dovrà essere redatta secondo le disposizioni di legge austriache. Per il fornitore della prestazione dovranno essere osservate le prescrizioni per quanto riguarda la fattura elettronica. Per la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti la fatturazione corretta è ininfluente.


Esempio:
un imprenditore austriaco vende una macchina in occasione di una mostra mercato in Slovenia e intende rilasciare al suo cliente S una fattura elettronica.


Trattandosi di una fornitura interna effettuata nel territorio della Slovenia, l’imprenditore austriaco deve familiarizzarsi con le norme della legge slovena in materia di I.V.A. e rilasciare la fattura in maniera corrispondente.

Conseguenze della fatturazione irregolare

I.V.A.:

Solo una fattura regolare autorizza il soggetto che la riceve alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti; eccezione: nel caso del Reverse Charge o di acquisto intracomunitario, la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti è possibile anche in mancanza di regolare fattura.

Imposta sul reddito/Imposta sul reddito delle società: 

se nella fattura il soggetto emittente non viene indicato, oppure se l’indicazione non è corretta e non può essere identificato neanche in seguito, potrà essere negata la detraibilità del pagamento come spesa di esercizio.

Diritto tributario:

L’intenzionale mancata emissione di una fattura costituisce una violazione del regolamento tributario ed è punita con la sanzione massima di 5.000,00 €!

Prescrizioni in materia di diritto commerciale

Le fatture di società di capitali (S.r.l. - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, S.p.A. - Aktiengesellschaft) devono contenere i seguenti dati:

  • forma giuridica
  • sede
  • numero di iscrizione al registro delle imprese
  • tribunale presso il quale è istituito il registro delle imprese

Dovrà inoltre essere indicata un’eventuale liquidazione.


Avvertenza:
a partire dal 2010 anche tutte le altre imprese iscritte nel registro delle imprese (imprese individuali, società di persone, ecc.) devono avere carte intestate che riportano questi dati. Le imprese individuali devono indicare anche il nome, se diverso dalla ditta. Le S.n.c. (Offene Gesellschaften) e S.a.s. (Kommanditgesellschaften) devono inoltre dare queste informazioni per una società di capitali a responsabilità illimitata.


Stand: 01.05.2022

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