Informazioni riguardanti il Regolamento in materia di imballaggi 2014

Information zur Verpackungsverordnung 2014

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Il Regolamento sugli imballaggi 2014 della Repubblica Federale Austriaca (VVO - BGBl. II n. 184/2014) implementa nel diritto nazionale la direttiva sugli imballaggi, singole disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sui prodotti di plastica monouso. I requisiti supplementari sono indicati nella legge sulla gestione dei rifiuti (AWG). Il Ministero Federale per la Protezione del Clima (BMK) fornisce ulteriori informazioni al riguardo nella sezione Temi > Clima e ambiente > Gestione dei rifiuti e delle risorse > Economia circolare.

L'obiettivo del VVOè:

  • promuovere il riutilizzo evitando rifiuti di imballaggio e la preparazione per il riutilizzo e il recupero,
  • limitare le sostanze pericolose negli imballaggi per la protezione delle persone e dell’ambiente e apportare un contributo ai sensi del riciclaggio e dello smaltimento ecologico dei rifiuti di imballaggio,
  • adottare misure in conformità con la gerarchia dei rifiuti ed
  • evitare e ridurre al minimo l'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente e sulla salute umana nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare tramite modelli aziendali, articoli e materiali innovativi e sostenibili.

Ogni imprenditore che in Austria immette in circolazione imballaggi oppure determinati prodotti in plastica monouso è interessato dal Regolamento in materia di imballaggi.

Il regolamento vale pertanto ai sensi dell’art. 3 n. 13:

  • l'importazione di imballaggi per clienti o di beni o merci imballati o di prodotti in plastica monouso, oppure
  • l'importazione in proprio (cfr. art. 3 n. 20) di tutti gli imballaggi o
  • in tutti gli altri casi, il trasferimento commerciale di imballaggi o di beni o merci in imballaggi o di prodotti in plastica monouso ai sensi dell'Allegato 6 in Austria a un'altra persona giuridica, compresa la vendita a distanza.

Sono soggetti obbligati primari:

 

Definizione di imballaggio

Sono considerati imballaggi mezzi di imballaggio, accessori per imballi o bancali prodotti con diversi materiali di imballaggio per l’accettazione, la protezione, la manipolazione, la consegna e la presentazione di merci (art. 3 n. 1). I criteri di determinazione devono essere presi in considerazione. Gli esempi sono elencati nell’Allegato 2. Liste di delimitazione per l’Allegato 2 si trovano alla voce  “Classificazione” sul server BMK.

Gli imballaggi sono classificati come “imballaggi per la vendita o imballaggi primari”, “imballaggi esterni o secondari", “imballaggi per il trasporto o imballaggi di terzi” o, eventualmente, imballaggi per clienti. Un’ulteriore suddivisione rilevante è quella in imballaggi domestici (2° comma) e imballaggi industriali (3° comma).

Chiunque immette in circolazione materiale da imballaggio dovrà soddisfare, in base al proprio ruolo (p. es., produttore, importatore, aziende che si occupano di confezionamento, grande centro di accumulo, fornitore di grandi centri di accumulo, adempiente in proprio, importatore in proprio, vendita per corrispondenza, distributore finale, consumatore finale), gli obblighi del Regolamento in materia di imballaggi.

Evitamento, riciclaggio e requisiti dei materiali per gli imballaggi

  • Tutti gli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2030 dovranno essere riutilizzabili o riciclabili.
  • Le quote di riciclaggio per i materiali di imballaggio saranno aumentate in fasi successive (2025, 2030). Gli obiettivi specifici per gli imballaggi stabiliscono le seguenti quote di riciclaggio per gli imballaggi entro il 2030: totale (70 %), plastica (55 %), legno (30 %), metalli ferrosi (80 %), alluminio (60 %), vetro (75 %) e carta e cartone (85 %)
  • Contenuto minimo di riciclato per il PET (25 % a partire dal 2025 con obbligo di dichiarazione a partire dall’anno solare 2023) e per le bottiglie di plastica monouso per bevande (30 % dal 2030 con obbligo di dichiarazione dall'anno solare 2028)
  • Esiste un divieto generale di immettere sul mercato plastiche oxo-degradabili.
  • I requisiti per gli imballaggi sussistono sulla base dei limiti di metalli pesanti e in conformità con l’Allegato 1 (Norme - ad esempio sul compostaggio e la biodegradazione (ÖNORM EN 13432))

Obbligo di partecipazione al sistema per imballaggi domestici

In ogni caso per gli imballaggi domestici il “soggetto obbligato primario” deve ricorrere a un sistema di raccolta e recupero ai sensi dell’art. 8.

Sono considerati imballaggi domestici quelli aventi una superficie non superiore a 1,5 m² oppure corpi cavi di volume nominale non superiore a 5 litri oppure polistirolo espanso (EPS – p. es., Styropor) di peso non superiore a 0,15 kg, se prodotti in abitazioni private o luoghi di produzione dei rifiuti assimilabili alle abitazioni. Un elenco dei “luoghi di produzione dei rifiuti assimilabili” si trova nell’art. 13h della Legge sulla gestione dei rifiuti (AWG).

Sono inoltre considerati imballaggi domestici, indipendentemente dalla loro dimensione: imballaggi per clienti nel commercio al dettaglio (art. 3 n. 7), borse della spesa e sacchetti per ortofrutta, imballaggi in vetro e cartoni per bevande, così come imballaggi per la vendita in carta, cartoncino, cartone e cartone ondulato. La categorizzazione è integrata dalle specifiche nei gruppi di prodotti del Regolamento in materia di classificazione degli imballaggi (VerpackungsabgrenzungsV).

Produttori e importatori di stoviglie e posate monouso devono osservare le disposizioni in materia di imballaggi domestici ai sensi dell’art. 18. Un elenco di esempi è disponibile qui.

Se un livello a monte della catena di distribuzione partecipa a un sistema di raccolta e recupero, viene meno l’obbligo di partecipazione del soggetto obbligato primario nel rispettivo ambito. L’attestazione al riguardo viene fornita mediante una dichiarazione vincolante oppure indicando i dati corrispondenti sulla fattura o della bolla di accompagnamento.

La partecipazione a diversi sistemi di raccolta e recupero è possibile notificando criteri di ripartizione trasparenti. La transizione tra sistemi di raccolta e recupero diversi è possibile con cadenza trimestrale.

 

Obbligo di dichiarazione per imballaggi domestici

I sistemi di raccolta e recupero possono offrire soluzioni forfettarie per un totale di non più di 1.500 kg di imballaggi domestici e 1.500 kg di imballaggi industriali.

L'obbligo di dichiarazione si applica uniformemente agli imballaggi domestici e industriali:

  • fino a 1.500,00 €, con cadenza                annuale
  • compreso tra 1.500,00 e 20.000,00 €, con cadenza                  trimestrale e
  • superiore a 20.000,00 €, con cadenza                 mensile

somma annua attesa di corrispettivo pagato.

I seguenti dati devono essere comunicati annualmente entro il 15 marzo per l'anno solare precedente (la prima volta per il 2022) al sistema di raccolta e recupero sia per gli imballaggi domestici che per quelli commerciali (fatta eccezione per le tariffe forfettarie!):

Determinazione dei corrispettivi

I dettagli relativi alla classificazione imballaggi domestici/imballaggi industriali non prodotti in abitazioni private o luoghi assimilabili sono pubblicati nel “Regolamento in materia di classificazione degli imballaggi (VerpackungsabgrenzungsV)” (Ordinanza ai sensi dell’art. 13h c. 2 della Legge sulla gestione dei rifiuti (AWG)). Le direttive sono vincolanti per tutti! Non è consentito procedere in base a un’analisi personale del canale di distribuzione. In caso contrario, si applicano i requisiti dei sistemi di raccolta e recupero. Si prega di consultare i supporti offerti e il supporto per il calcolo del sito VKS (attualmente per diagnostica, macelleria, ortofrutta, calzature)

Disposizioni per imballaggi industriali

Sono considerati imballaggi industriali

 

Obblighi per gli imballaggi industriali a partire dal 1° Gennaio 2023

  • Obbligo di partecipazione a un sistema di raccolta e recupero per imballaggi industriali per soggetti obbligati primari relativamente agli imballaggi industriali ai sensi dell’art. 10
  • Obbligo di fornire informazioni ai livelli di distribuzione successivi (distributori e soggetti obbligati primari)
  • Obbligo di informazione in caso di partecipazione di livelli di distribuzione a monte o a valle del soggetto obbligato primario (dichiarazione giuridicamente vincolante)
  • Obbligo del soggetto obbligato primario di registrare e dichiarare gli imballaggi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti sfusi (Allegato 3 vecchio)
  • Obbligo annuale di dichiarare i dati in conformità all’art. 13 comma 3a entro il 15 marzo per l'anno solare precedente.

 

Trasferimento degli obblighi a un sistema di raccolta e recupero

Gli obblighi di ritiro, riutilizzo, recupero e notifica per imballaggi industriali vanno trasferiti a un sistema di raccolta e recupero per imballaggi industriali. Esiste l'obbligo di fornire informazioni in “forma generica”, ad esempio sui documenti d'ordine o di consegna. Quando si partecipa a un sistema di raccolta e recupero in una fase di distribuzione a monte o a valle, il comprovante deve essere presentato al soggetto primario obbligato sotto forma di dichiarazione giuridicamente vincolante.

Si dovranno inoltre indicare, almeno con cadenza annuale o nel caso di variazioni sostanziali, i dati relativi al sistema di raccolta e recupero, al periodo, alla/e categoria/e tariffaria/e, nonché la misura della partecipazione. I dati corrispondenti possono essere apposti anche su fattura o bolla di accompagnamento. (Informazioni BMK Foglio d’istruzioni Informazioni tra i livelli di vendita)

Il soggetto obbligato primario deve conservare le attestazioni trasmesse per un periodo di almeno sette anni, ed esibirle su richiesta alle autorità (ad es. dichiarazione giuridicamente vincolante).

Obblighi per adempienti in proprio

A partire dal 1° gennaio 2023, gli unici adempienti in proprio potranno essere il grande centro di accumulo e l'importatore in proprio. Per loro sono rilevanti la raccolta differenziata per il riutilizzo o il recupero e l'adempimento degli obblighi di dichiarazione (Allegato 3) e il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte degli importatori di prodotti di plastica monouso, in conformità con l'Allegato 6.

Distributore finale di imballaggi industriali

Chi cede imballaggi industriali a consumatori finali (= distributore finale) deve partecipare in modo dimostrabile a un sistema di raccolta e recupero, nel caso in cui una fase di distribuzione a monte non partecipi in modo dimostrabile a un sistema di raccolta e recupero e lo attesti per iscritto. La dichiarazione può essere resa anche su fattura o bolla di accompagnamento.

A causa dell'obbligo di partecipare a un sistema di raccolta e recupero, le misure di ritiro degli imballaggi immessi sul mercato non si applicheranno più agli imballaggi industriali consegnati a partire dal 1° gennaio 2023. L’acquisizione di una dichiarazione giuridicamente vincolante e la sua conservazione per almeno sette anni valgono come comprovante della partecipazione di un livello di distribuzione a monte.

Liquidazione forfettaria

Per i cedenti di “quantità minime di imballaggi” esiste la possibilità di un esonero semplificato nel caso di un sistema di raccolta e recupero per imballaggi industriali. I sistemi possono offrire soluzioni forfettarie alternative per imballaggi di massa complessiva non superiore a 1.500 kg di imballaggi industriali. In alternativa gli imballaggi, in particolare quelli per i clienti, possono essere ricevuti già in forma esonerata dai fornitori.

Fornitori di grandi centri di accumulo

I grandi centri di accumulo sono riportati in un apposito registro dei grandi centri di accumulo. L’obbligo di dichiarazione dev’essere assolto in conformità all’art. 10 comma 5 nella modalità dell’Allegato 3 vecchio per fornitori di grandi centri di accumulo.

Importatore in proprio (autoconsumo)

Un consumatore finale industriale che riceve come importatore in proprio merci o beni in imballaggi acquistati dall’estero ai fini dell'esercizio della propria azienda e che si accumulano come rifiuti nell'azienda stessa, dovrà riutilizzare gli imballaggi oppure incaricare per i rifiuti di imballaggio, ai fini del recupero conforme al regolamento in materia, un impianto di raccolta o trattamento.

Gli imballaggi importati in proprio devono essere raccolti almeno per categoria di raccolta in conformità all'Allegato 5 e successivamente riutilizzati o riciclati. Il comprovante deve essere fornito entro il 31 marzo dell'anno successivo, in conformità all’Allegato 3. In alternativa, è possibile scegliere di smaltire i rifiuti in un sistema di raccolta e recupero. - Informazioni BMK Foglio d’istruzioni per importazioni in proprio

Imballaggi riutilizzabili

Per gli imballaggi riutilizzabili con comprovante del deposito di cauzione nonché coperchi ed etichette immessi in circolazione insieme a questi sono valide le eccezioni ai sensi degli artt. 8, 10 e 11.

La massa dei coperchi e delle etichette non deve inoltre essere superiore al 5% della massa del contenitore riutilizzabile.

Gli imballaggi riutilizzabili possono essere etichettati come “riutilizzabili” per distinguerli dagli imballaggi monouso.

Gli obblighi di dichiarazione annuale in conformità all'Allegato 3 n. 4 devono essere adempiuti dai soggetti primari obbligati entro il 30 marzo per l'anno solare precedente.

Per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e raccolta dell'UE, è necessario imporre un deposito di cauzione sugli imballaggi per bevande monouso in plastica o metallo. I requisiti previsti dal regolamento depositi di cauzione per gli imballaggi monouso per bevande si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025.

Raccolta di imballaggi presso altri luoghi di produzione di rifiuti dal 1° Gennaio 2023

Altri luoghi industriali di produzione di rifiuti sono luoghi industriali di produzione di rifiuti che non sono paragonabili ai nuclei famigliari (come definito dall’art. 13h AWG). Devono raccogliere gli imballaggi separatamente nel luogo di produzione. Gli imballaggi raccolti separatamente che sono esenti dall'obbligo possono essere conferiti nel centro di raccolta designato.

Raccolta di imballaggi: disposizioni per consumatori finali

Al consumatore finale non è consentito:

  • il conferimento di rifiuti di imballaggio a una raccolta di imballaggi non prevista a tale scopo
  • il conferimento di imballaggi rivestiti di inquinanti o adesivi che rendono difficile il riutilizzo o il recupero oppure
  • il conferimento di altri rifiuti (non imballaggi). Eccezione: l’esistenza di un espresso consenso al riguardo.

Ritiro di imballaggi per il trasporto (art. 3 n. 6)

In caso di forniture a consumatori finali l’imballaggio per il trasporto dovrà essere ritirato gratuitamente dietro richiesta del medesimo subito dopo la consegna o in occasione della fornitura successiva (dietro consegna). Questo obbligo non può essere trasferito a un sistema di raccolta e recupero.

Sistemi di raccolta e recupero

Il BMK pubblica e aggiorna l’elenco relativo ai sistemi di raccolta e recupero e al loro ambito di applicazione ovvero sul portale EDM: sistemi VVO per l’industria oppure sistemi VVO domestici.

L'elenco del BMK (aggiornato a settembre 2023) comprende i seguenti soggetti:

I sistemi di raccolta e recupero devono offrire la rifatturazione dei costi per gli imballaggi domestici e industriali. Consultare il Foglio informativo BMK sui resi.

Panoramica degli obblighi e dei requisiti per i prodotti in plastica monouso e attrezzatura da pesca

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti in plastica monouso:

Bastoncini di cotone, posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), agitatori; piatti monouso, cannucce per bere, bastoncini per palloncini; imballaggi per alimenti, contenitori per bevande e bicchieri per bevande in polistirolo

La riduzione dei consumi è definita per le tazze per bevande, compresi i loro tappi e coperchi, e per gli imballaggi alimentari (ad esempio, pasti da asporto, fast food).

La conformità ai requisiti di prodotto è prevista a partire dal 3 luglio 2024 per i contenitori per bevande con capacità fino a tre litri per quanto riguarda le chiusure e i coperchi. La norma EN 17655 è stata definita una norma armonizzata per i metodi di prova e i requisiti che dimostrano che le chiusure in plastica dei contenitori per bevande rimangono attaccati al contenitore durante la vita utile prevista del prodotto. Le informazioni sullo standard sono disponibili qui.

Un’estensione della responsabilità del produttore si applica agli imballaggi alimentari, ai sacchetti flessibili e agli imballaggi in pellicola (con contenuto alimentare), ai contenitori per bevande, ai bicchieri per bevande, ai sacchetti di plastica leggeri, alle salviette umidificate, ai palloncini, ai prodotti del tabacco con filtri e ai filtri da utilizzare in combinazione con i prodotti del tabacco nonché alle attrezzature da pesca. (Per maggiori dettagli sulla responsabilità estesa del produttore, si veda l’art. 3 comma 7 n. 4a AWG e la sez. 5 AWG)

Le prescrizioni per l’etichettatura sono in vigore dal 3 luglio 2021 per assorbenti igienici (assorbenti igienici, tamponi e applicatori di tamponi); salviette umidificate per la cura della persona e della casa; prodotti del tabacco; contenitori per bevande e tazze per bevande, inclusi chiusure e coperchi nonché dispositivi di sicurezza (regolamentati altrove)

(Base giuridica: Regolamento sull'etichettatura degli articoli monouso in plastica (KennzeichnungsVO) - Link a grafica vettoriale)

Gli obblighi di comunicazione per i prodotti in plastica monouso devono essere adempiuti attraverso i sistemi di raccolta e recupero degli imballaggi domestici.

 

A partire dal 1° Gennaio 2023, per prodotti in plastica monouso, vige quanto segue:

 

Divieto di immettere sul mercato borse di plastica a partire dal 1° gennaio 2020

Ai sensi dell’art. 13j AWG, dal 1° gennaio 2020 è stata vietata l'immissione sul mercato di tutte le borse di plastica.

È necessario rispettare le definizioni (art. 2 par. 10 AWG), le eccezioni (art. 13k AWG) per le borse di plastica molto leggere (autocompostabili) (rilevante a questo proposito ÖN EN 13432) e per le borse di plastica leggere riutilizzabili, nonché gli obblighi di dichiarazione (art. 13m AWG).

Dal 31 dicembre 2020, i distributori finali non sono più autorizzati a vendere ai consumatori finali le borse di plastica vietate dall'AWG (art. 13l AWG).

La sanzione prevista per i reati è compresa tra € 450,- e € 2.100,-.

Requisiti generali dell'emendamento dell'AWG per il pacchetto sull'economia circolare sugli imballaggi

Stand: 17.10.2023

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