Gestione dei rifiuti in azienda - Informazioni generali 

Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Lesedauer: 11 Minuten

La legge del 2002 in materia di gestione dei rifiuti stabilisce principi per:

  • la riduzione dei rifiuti
  • la preparazione e il riutilizzo
  • il riciclaggio
  • altro tipo di recupero (p. es. recupero energetico) e
  • lo smaltimento dei rifiuti. 

Inoltre la legge in materia di gestione dei rifiuti regolamenta gli obblighi per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito dei rifiuti. Regolamenti mirati e attuativi sono applicati come strumenti per attuare i principi della gestione dei rifiuti (buone prassi di riduzione dei rifiuti - valorizzazione dei rifiuti - smaltimento dei rifiuti).

Definizione di rifiuti

I rifiuti, ai sensi della legge in materia di gestione dei rifiuti, sono oggetti mobili dei quali il proprietario o titolare intende liberarsi o si è liberato, oppure la cui raccolta e trattamento come rifiuti sono necessari nell’interesse pubblico.

Collegamento al prospetto di tutte le disposizioni di legge in materia di rifiuti

Obblighi di denuncia

Soggetto a obbligo di denuncia per le aziende è il quantitativo di rifiuti pericolosi (senza limitazioni delle quantità) e oli esausti (quantitativo annuo minimo 200 l)

Escluso dall’obbligo di denuncia è il quantitativo di sostanze problematiche. Sostanze problematiche sono rifiuti pericolosi od oli esausti che di solito si producono in abitazioni private. Si considerano inoltre sostanze problematiche quei rifiuti pericolosi od oli esausti di tutti i restanti produttori di rifiuti, che siano paragonabili per tipologia e quantità ad abitazioni private. Questi rifiuti si considerano sostanze problematiche fino a quando si trovano nella custodia dei citati produttori di rifiuti.

I rifiuti pericolosi sono determinati dal Regolamento in materia di classificazione dei rifiuti (G.U. della Repubblica Federale d’Austria (Bundesgesetzblatt) II n° 570/2003 nell’ultima versione valida).

La notifica elettronica (www.edm.gv.at - accesso alla registrazione in “domanda di registrazione") dovrà essere effettuata entro un mese dall’inizio dell’attività. Le variazioni dei dati notificati e la cessazione dell’attività dovranno essere notificate anch’esse in forma elettronica entro un mese.

In seguito alla prima notifica, all’azienda verrà attribuito per posta elettronica da parte dell’Agenzia federale per l’ambiente (Umweltbundesamt) un numero identificativo (numero GLN). In una lettera a parte verrà comunicata la password per la modifica dei dati di riferimento. Il produttore iniziale dei rifiuti è tenuto ad aggiornare costantemente i dati di riferimento. Il numero identificativo di tredici cifre dovrà essere successivamente indicato sulle bolle di accompagnamento (documento di consegna per rifiuti pericolosi) e anche in caso di notifiche (p. es. per i regolamenti in materia di elettrodomestici usati e di imballaggi).

L’accertamento dell’assegnazione di un numero identificativo per l’azienda può essere effettuato su www.edm.gv.at attraverso la query “Cerca ed elabora" e inoltre tramite “Ricerca registrati”.

Altri obblighi di denuncia sussistono p. es. in base ai regolamenti in materia di imballaggi, elettrodomestici usati, batterie, autoveicoli usati. Trovate una raccolta delle disposizioni di legge in materia di rifiuti in "Leggi, regolamenti e direttive UE".

Obbligo di bolla di accompagnamento

I detentori di rifiuti pericolosi od oli esausti dovranno compilare una bolla di accompagnamento prima di ogni cessione di una tipologia di rifiuti a un impianto di raccolta o trattamento dei rifiuti autorizzato. Le copie dovranno essere contrassegnate come tali. Rilevante per la classificazione come rifiuto pericoloso è la concordanza di almeno una caratteristica di pericolosità (vedi Allegato 3 Regolamento in materia di classificazione dei rifiuti - G.U. della Repubblica Federale d’Austria II n° 570/2003 nell’ultima versione valida).

Si può utilizzare lo stampato, pubblicato nell’Allegato 2 Regolamento del 2003 in materia di certificazione dei rifiuti (copia da G.U. della Repubblica Federale d’Austria II n° 618/2003), della bolla di accompagnamento al più tardi fino al 31 dicembre 2013. La bolla di accompagnamento può anche essere scaricata in forma elettronica dalla home page del Ministero federale dell’agricoltura e delle foreste, dell’ambiente e delle risorse idriche (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) (percorso: www.lebensministerium.at/umwelt > Moduli> Rifiuti).

È quindi d’obbligo una notifica elettronica (da parte dell’impianto di raccolta o trattamento dei rifiuti). Tale disposizione è stabilita nelle norme transitorie del Regolamento del 2012 in materia di certificazione dei rifiuti. Al più tardi dal 1 gennaio 2014 si dovrà utilizzare la nuova bolla di accompagnamento (Allegato 1 al Regolamento del 2012 in materia di certificazione dei rifiuti). Una guida per l’utilizzo delle bolle di accompagnamento si trova nei "commenti al Regolamento in materia di classificazione dei rifiuti, al Regolamento per la determinazione dei rifiuti pericolosi e al Regolamento del 2003 in materia di certificazione dei rifiuti".

Il cedente (detentore dei rifiuti) di un rifiuto pericoloso è in ogni caso tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sulla bolla di accompagnamento e a confermarli apponendo una firma autografa.

Per sostanze problematiche e quantitativi di olio esausto inferiori a 200 litri per anno solare non si dovrà compilare alcuna bolla di accompagnamento. Sono tuttavia in vigore gli obblighi generali di registrazione.

La classificazione aggiornata dei rifiuti può essere scaricata gratuitamente come documento .pdf dal server per la gestione dei documenti elettronici all’indirizzo www.edm.gv.at > Diritto> Pubblicazioni.

Avvertenza: In data 1 luglio 2013 entra in vigore il nuovo Regolamento del 2012 in materia di certificazione dei rifiuti. Le “vecchie" bolle di accompagnamento possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2013.
Collegamento alle informazioni riguardanti il nuovo Regolamento del 2012 in materia di certificazione dei rifiuti

Obbligo di denuncia per trattamento dei rifiuti interno all’azienda

Se un produttore di rifiuti tratta rifiuti pericolosi in proprio nel suo impianto dovrà notificare per iscritto con cadenza trimestrale al responsabile amministrativo regionale (Landeshauptmann) i dati di registrazione riportati in relazione al trattamento. La notifica dovrà essere fatta pervenire al più tardi il giorno 15 del mese solare successivo al periodo di riferimento.
(Scadenze: 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre)

Foglio di istruzioni e modulo di registrazione del Ministero federale dell’agricoltura e delle foreste, dell’ambiente e delle risorse idriche (Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) in caso di trattamento dei rifiuti interno all’azienda

L’obbligo di denuncia deve essere assolto per l’ultima volta per il 2° trimestre 2013. Il Regolamento del 2012 in materia di certificazione dei rifiuti non prevede alcun obbligo di denuncia.

Obblighi generali di registrazione

Ogni azienda è tenuta, in qualità di detentore dei rifiuti (produttore di rifiuti), a tenere registrazioni sui rifiuti prodotti. In caso di rifiuti non pericolosi, sostanze problematiche e per l’olio esausto (meno di 200 litri per anno solare) si dovranno tenere registrazioni relative a tipologia (con indicazione dei numeri chiave ai sensi di ÖNORM S 2100 - Classificazione dei rifiuti - edizione del: 1 settembre 1997 e delle integrazioni nell’Allegato 5 al Regolamento in materia di classificazione dei rifiuti G.U. della Repubblica Federale d’Austria II n° 570/2003 nell’ultima versione valida), quantità, provenienza, permanenza e periodo di riferimento. Si dovrà tenere in considerazione l’Allegato 4 (criteri di classificazione). Le specifiche suddividono le tipologie di rifiuti mediante altri codici e note integrative.

La tipologia delle registrazioni può avvenire in qualsiasi modo a seconda della tipologia dei rifiuti, p.es. come raccolta di copie di fatture, bolle di consegna, pezze giustificative o sotto forma di registrazioni elettroniche. Le registrazioni dovranno essere conservate separatamente rispetto ad altri documenti commerciali per un periodo di sette anni, ed esibite su richiesta delle autorità. Gli obblighi di registrazione sono assolti con la conservazione delle bolle di accompagnamento e delle registrazioni generali distinte per tipologia di rifiuti e seguendo l’ordine cronologico.

Esempio di registrazioni generali:

Registrazione di rifiuti non pericolosi
Denominazione rifiuto

Codice

 

17203

Denominazione rifiuto (Allegato 5 – Regolamento in materia di classificazione dei rifiuti – Abfallverzichnis-Verordnung)

Trucioli di legno, non contaminati

Registrazioni per l’anno solare 2010
  Quantità in kg Permanenza Prove-nienza Periodo di riferi-mento     Note
Cessionario Data cessione Documento e data di rilascio
8600 kg Auto-consumo odierna - Impianto di piallatura 1/1/2010 – 1/3/2010

Auto-consumo

In impianto autorizzato

6500 kg Ditta BCDE 4/5/2010 LS 1213 - 4/5/2010 Impianto di piallatura 2/3/2010 – 3/5//2010 Imballaggio in sacconi (“big bags”)

Obbligo di legge allo smaltimento

La legge del 2002 in materia di gestione dei rifiuti prevede che i rifiuti destinati all’eliminazione debbano essere ceduti a un impianto di raccolta o trattamento autorizzato almeno una volta nell’arco di 12 mesi. I rifiuti destinati al recupero dovranno tuttavia essere ceduti a un impianto di raccolta o trattamento autorizzato solo nell’arco di 36 mesi.

L’obbligo di smaltimento viene soddisfatto anche nel caso in cui i rifiuti o gli oli esausti (residui) vengano restituiti a quella ditta dalla quale in origine erano stati acquistati come merci. In questo caso in luogo dell’obbligo di bolla di accompagnamento si dovranno tenere registrazioni generali.

Se si producono oli esausti e rifiuti pericolosi in piccole quantità, paragonabili a quantità domestiche, questi possono essere ceduti al centro di raccolta sostanze problematiche del comune.

L’art 15 cc. 5a e 5b della legge del 2002 in materia di gestione dei rifiuti richiede ai produttori di rifiuti un alto dovere di diligenza. Questi sono anche soggetti, in caso di cessione non accurata, all’irrogazione di una sanzione amministrativa fino a € 36.640,00.

Per una cessione a norma di legge sono necessarie le seguenti misure:

  • I detentori dei rifiuti devono accertarsi che l’impianto di raccolta e trattamento dei rifiuti cessionario sia anche in possesso della relativa autorizzazione. A tal fine è necessario consultare il portale di gestione elettronica dei dati (www.edm.gv.at > Cerca/Elabora> Ricerca registrati) e inserire il numero chiave.
    Consigli: L’ambito dell’autorizzazione del cessionario dovrà essere verificato almeno una volta all’anno. L’elaborazione dal portale di gestione elettronica dei dati deve essere salvata come prova del rispetto dell’accuratezza.
  • Una dichiarazione regolare dei rifiuti significa che dovranno essere eventualmente effettuate anche analisi dei rifiuti. A tal fine si dovrà incaricare una persona o un istituto specializzati.
  • Si dovrà inoltre conferire un incarico esplicito per la valorizzazione o l’eliminazione ecocompatibili.
  • A garanzia raccomandiamo anche di concordare l’invio di un’attestazione di effettuazione.

Piano di gestione dei rifiuti

Il piano di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato in base alla legge del 2002 in materia di gestione dei rifiuti e al Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung) del 1996, se nell’impianto sono occupati più di 20 dipendenti (obbligo del gestore dell’impianto). Per impianti conformi al Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung), che dovevano già redigere un piano di gestione dei rifiuti, è previsto l’aggiornamento del suddetto piano al più tardi entro il 31 dicembre 2003. Per tutti gli altri impianti - con oltre 20 dipendenti -si considera come termine ultimo per l’aggiornamento la data del 2 novembre 2003. Successivamente il piano di gestione dei rifiuti dovrà quindi essere adeguato ogni 5 anni alle condizioni attuali.

È inoltre vincolante la redazione di un piano di gestione dei rifiuti alle condizioni di seguito esposte (valide per tutti gli impianti):

  • Costruzione e messa in servizio di un impianto (il piano di gestione dei rifiuti è nello stesso tempo parte integrante della richiesta di autorizzazione).
  • Modifica di un impianto soggetto all’obbligo di autorizzazione.

Ulteriori informazioni riguardanti il piano di gestione dei rifiuti

Responsabile gestione rifiuti

In aziende con non meno di 100 dipendenti dovrà essere nominato un responsabile gestione rifiuti qualificato dal punto di vista professionale e un sostituto facente funzione, dandone comunicazione all’autorità amministrativa distrettuale o comunale competente (Bezirksverwaltungsbehörde oder Magistrat). Il responsabile gestione rifiuti riguardo ai rifiuti aziendali dovrà adempiere doveri di informazione, consulenza e organizzazione. Per il conseguimento di una qualifica riconosciuta vengono proposti dei corsi da parte di diverse istituzioni (p. es. Istituto per la promozione dello sviluppo economico (Wirtschaftsförderungsinstitut), Istituto per la promozione professionale (Berufsförderungsinstitut).

Ulteriori informazioni riguardanti il responsabile gestione rifiuti

Collegamento al prospetto di tutte le disposizioni di legge in materia di rifiuti

Obbligo di registrazione per trasportatori

I trasportatori che effettuano trasporti di rifiuti devono registrarsi sul sito Internet www.dietransporteure.at.

Il trasportatore effettua il trasporto dei rifiuti per conto del detentore dei rifiuti con i relativi documenti di accompagnamento affidati. Non dispone dei rifiuti dal punto di vista giuridico. La sua attività è limitata dall’impianto di raccolta e trattamento dei rifiuti autorizzato anche perché p. es. non sono previsti permessi ai sensi dell’art. 24a, né obblighi di registrazione elettronica e di presentazione del bilancio.

Trasporto di rifiuti non pericolosi in Austria

Il trasporto professionale di rifiuti non pericolosi dovrà essere accompagnato, ai sensi dell’art. 15 c. 7della Legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz | AWG) da un documento in forma libera, dal quale risulti:

  • il cedente
  • il cessionario
  • la massa dei rifiuti in chilogrammi
  • una breve descrizione dei rifiuti trasportati
  • una lettera di vettura internazionale CMR compilata soddisfa le direttive della Legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz).

Non è interessato il trasporto per conto proprio aziendale. Si dovrà eventualmente fornire una prova adeguata dell’esistenza del trasporto per conto proprio aziendale.

Trasporto di rifiuti pericolosi in Austria

Il trasporto interno aziendale di rifiuti pericolosi, p. es. da una sede aziendale a quella più vicina dello stesso detentore dei rifiuti, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia di certificazione dei rifiuti (Abfallnachweisverordnung) dovrà essere accompagnato da documenti riportanti una descrizione dei rifiuti, la massa dei rifiuti in chilogrammi e la località di destinazione, oltre a nome, indirizzo e numero identificativo.

Il trasporto di rifiuti pericolosi dovrà essere accompagnato dalla bolla di accompagnamento, oltre che dai normali documenti di trasporto. Oltre agli obblighi di registrazione dei detentori di rifiuti anche il trasportatore dovrà adempiere un obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 17 c. 1 della Legge sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz). Con la raccolta e la conservazione (di una copia) della bolla di accompagnamento o con l’invio dei dati della bolla di accompagnamento da parte del cessionario al registro della gestione dei documenti elettronici (Avvertenza: rimandato fino a 6 settimane!) l’obbligo di registrazione si considera assolto.


Ulteriori informazioni riguardanti trasporto e trasferimento dei rifiuti 

                                                                                       

Queste informazioni sono frutto della collaborazione di tutte le Camere di commercio. 

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Avvertenza: Tutti i dati sono forniti senza garanzia nonostante la massima cura esercitata nella loro elaborazione. È esclusa la responsabilità delle Camere di commercio austriache. Per tutte le denominazioni che si riferiscono a persone la forma prescelta vale per entrambi i sessi! 

Stand: 01.08.2013

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