Ein junger Mann steuert eine Steinsäge
© Christian Vorhofer | WKO

Modifiche di impianti soggetti ad autorizzazione | Che cosa devo rispettare?

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen | Was muss ich beachten?

Lesedauer: 4 Minuten

Quali modifiche sono rilevanti?

Modifiche di impianti autorizzati possono riguardare tipo e attrezzatura dell’edificio aziendale, orari di lavoro e di apertura, ecc..

Passaggio di proprietà, subaffitto, ecc. non rappresentano alcuna modifica dello stabilimento, poiché l’autorizzazione dello stabilimento è associata esclusivamente all’edificio aziendale e non al gestore.

Modifiche soggette ad autorizzazione

Così come per l’edificazione di un nuovo stabilimento soggetto ad autorizzazione, in caso di modifiche sostanziali di uno stabilimento soggetto ad autorizzazione esistente è necessaria una procedura di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell’art 81 del Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung) del 1994. Se a uno stabilimento vengono apportate modifiche sostanziali senza che venga eseguita una procedura di variazione, incombe un procedimento per illecito amministrativo.

Per la procedura di variazione valgono in linea di massima le medesime condizioni di autorizzazione e norme procedurali della prima autorizzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione qualora si tratti di un impianto autorizzato con “procedura semplificata” (ai sensi dell’art. 359b del Codice delle attività economiche - Gewerbeordnung - del 1994) e in seguito alla modifica non venga meno la natura di impianto regolato da tale procedura.

Altri casi di modifiche non soggette ad autorizzazione sono riportate nell’art. 81, c.2 del Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung) del 1994:

  • modifiche ammesse con decisione autorizzativa ai sensi dell’art. 79c, c. 2 (riguarda scostamenti di scarsa entità rispetto alla decisione di autorizzazione, e che non hanno alcun effetto sulla sicurezza),
  • modifiche per l’adempimento di obblighi diversi o ulteriori ai sensi dell’art. 79, c. 1 o dell’art. 79b,
  • modifiche per l’adeguamento ai regolamenti in base all’art. 82, c. 1,
  • modifiche conformi a decisioni autorizzative di cui all’art. 82. c. 3 o 4,
  • modifiche in seguito all’impiego di macchinari, apparecchi o attrezzature che ricadono sotto le disposizioni di cui all’art. 76, c. 1 o sono riportate in decisioni autorizzative di cui all’art. 76, c. 2, purché non contrarie all’art. 76, c. 3,
  • risanamento ai sensi dell’art. 24 della legge sulla protezione dalle emissioni per impianti di riscaldamento.

Modifiche soggette a comunicazione

Se in seguito a una modifica non vengono aumentate le immissioni esistenti per i vicini, non si renderà eventualmente necessaria alcuna procedura di variazione dello stabilimento, ma soltanto una comunicazione.

Per determinate modifiche non è necessaria alcuna procedura di autorizzazione, ma solo una comunicazione all’autorità:

  • sostituzione di macchinari, apparecchi o attrezzature con macchinari, attrezzature o apparecchi dello stesso tipo (macchinari, apparecchi o attrezzature sono dello stesso tipo se il loro uso previsto corrisponde a quello dei macchinari, apparecchi o attrezzature che si trovano nell’impianto e gli effetti che ci si dovrà attendere dai medesimi non differiscono da quelli dei macchinari, apparecchi o attrezzature che si trovano nell’impianto in maniera tale che la sostituzione debba essere trattata come modifica soggetta ad autorizzazione.
  • modifiche che non influenzano sfavorevolmente l’andamento delle emissioni dell’impianto e che lasciano supporre, in virtù della situazione particolare del singolo caso, che verranno evitati assolutamente, ovvero osservando gli obblighi che saranno all’occorrenza prescritti, pericoli per la vita o la salute delle persone, e che verranno limitati danneggiamenti o effetti sfavorevoli ai sensi dell’art. 74, c. 2 Z 3-5 (riguarda l’esercizio del culto religioso, scuole, case di cura e complessi ospedalieri, circolazione stradale e acque) a un livello accettabile (“modifiche ininfluenti per il vicinato").
  • modifiche che non influenzano sfavorevolmente l’andamento delle emissioni dell’impianto (“modifiche ininfluenti in relazione alle emissioni").
  • modifiche temporanee, di durata non superiore a quattro settimane, che non provocano alcun pericolo per la vita o la salute delle persone e vengono effettuate in concomitanza di eventi o manifestazioni che hanno luogo nell’interesse culturale o sportivo di ampi gruppi della popolazione a livello nazionale (riguarda proiezioni su maxischermo in occasione di grandi eventi, come campionati europei o mondiali di calcio, giochi olimpici, campionato del mondo di sci,elevazione di una città austriaca a capitale della cultura, ecc.).

La comunicazione dovrà essere effettuata prima della modifica prevista. L’autorità, qualora sussistano i presupposti, prenderà atto della comunicazione entro due mesi con una decisione. Questa decisione costituisce parte integrante della decisione autorizzativa.

Vantaggi della procedura di comunicazione:

  • non è necessaria nessuna particolare procedura di autorizzazione della modifica
  • Non vengono coinvolti i vicini
  • Termine fissato per la decisione delle autorità ridotto da sei a due mesi

Consigli pratici:

l’influenza sfavorevole o l’ininfluenza di una modifica sull’andamento delle emissioni dell’impianto dovrebbe essere necessariamente discussa con il perito d’ufficio competente prima di presentare la comunicazione. A tale scopo presso la maggior parte delle direzioni amministrative distrettuali (Bezirkshauptmannschaft) o delle amministrazioni comunali (Magistrat) sono disponibili i “giorni di ricevimento per le problematiche inerenti agli stabilimenti”. In questi giorni di ricevimento i progetti possono essere discussi in via preliminare con l’autorità. Siete pregati di portare a questo colloquio tutta la documentazione necessaria per una valutazione del vostro progetto: p. es. progetti e decisioni autorizzative, una copia della mappa catastale (dall’ufficio comunale), documentazione relativa alle modifiche programmate (p. es., prospetti di macchinari) con l’indicazione delle eventuali emissioni (p. es., rumore, odore). Si consiglia un accordo preventivo sulle scadenze.

Per aziende che impiegano dipendenti si dovrebbe anche prendere contatto preventivamente con il rispettivo ispettore del lavoro. Si potrà inoltre chiarire se anche dal punto di vista della legislazione in materia di tutela dei lavoratori non sussistono obiezioni alla modifica programmata.

Attenzione: 

altre eventuali concessioni (per esempio: legislazione edilizia, legislazione sulle acque, legislazione in materia di tutela ambientale) non vengono sostituite dalla procedura di comunicazione.                                                                                   

Queste informazioni sono frutto della collaborazione di tutte le Camere di commercio. 

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Stand: 06.02.2014

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