Costituzione di una filiale in Austria da parte di imprenditori dell'UE/SEE | Aspetti di diritto aziendale

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

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Se un’impresa estera dell’UE/SEE è alla ricerca in modo sistematico e determinato di opportunità per esercitare la sua attività in Austria, non esiste più alcun servizio internazionale temporaneo. In questo caso è necessario fondare una filiale in Austria.


Attenzione:
filiale in un paese ospitante significa prendere parte in modo stabile e continuativo alla vita economica di un altro Stato membro, con il quale esiste una compenetrazione di carattere economico e sociale. La filiale è caratterizzata dall’istituzione di agenzie, succursali e consociate


In conformità alle disposizioni della direttiva UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, tutti gli Stati membri devono riconoscere le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Se sono soddisfatte le condizioni della direttiva, uno Stato membro non può vietare l’esercizio di una professione nel suo territorio nazionale per mancanza di qualifica professionale.

Per quanto riguarda il riconoscimento di qualifiche professionali ai fini della costituzione di una filiale in Austria, i cittadini della Confederazione Elvetica sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Nell’ambito della costituzione di una filiale, il riconoscimento di attestati di formazione è regolato nel modo seguente:

Il responsabile amministrativo distrettuale (Landeshauptmann) dovrà riconoscere, su richiesta con decreto, a un cittadino di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) o della Svizzera, l’esercizio effettivo di attività in un altro Stato membro come sufficiente dimostrazione dell’idoneità, se

  • le attività corrispondono per tipologia e durata alle condizioni del Regolamento sul riconoscimento UE/SEE (EU/EWR-Anerkennungsverordnung) di cui alla G.U. della Repubblica Federale d’Austria (Bundesgesetzblatt) II 2008/225 (vedi allegato).

Se si tratta di attività economiche non contemplate dal Regolamento sul riconoscimento UE/SEE (EU/EWR-Anerkennungsverordnung) (vedere allegato), il responsabile amministrativo distrettuale (Landeshauptmann), su richiesta, dovrà equiparare la qualifica professionale acquisita e dimostrata dal richiedente al certificato di qualifica per l’attività economica corrispondente, se

  • questa qualifica professionale è equivalente al certificato di qualifica.

A conferma dell’acquisita qualifica professionale è necessario presentare certificati di qualifica o di formazione.

Questi devono essere stati rilasciati da un Ente competente nello Stato membro di provenienza.

Se nello Stato membro di provenienza la professione è regolamentata, il certificato di qualifica deve autorizzare all’esercizio di questa professione nello Stato membro di provenienza.

Se nello Stato membro di provenienza la professione non è regolamentata, il richiedente deve disporre di certificati di qualifica o formazione e aver esercitato questa professione nel corso dei 10 anni precedenti per un periodo di un anno a tempo pieno oppure in un periodo corrispondente a tempo parziale in uno Stato membro di provenienza, nel quale questa professione non sia regolamentata.

L’esercizio della professione per 1 anno non dovrà essere dimostrato qualora il certificato di formazione rappresenti una formazione regolamentata.

Si tratta in questo caso di una formazione preposta in particolare allo svolgimento di una determinata professione e composta da un percorso o più percorsi di formazione, completata eventualmente da una formazione lavoro, da un tirocinio o da un praticantato professionale.

L’equipollenza del certificato di qualifica non sussiste, se

  • la precedente formazione è relativa a materie che differiscono sostanzialmente dal certificato di qualifica austriaco, oppure
  • l’attività economica comprende una o più attività professionali che nello Stato membro di provenienza del richiedente non sono parte integrante della professione regolamentata e
  • se la differenza consiste in una particolare formazione prescritta ai sensi del Codice delle attività economiche (GewO) e si riferisce a discipline che differiscono notevolmente dal certificato di qualifica presentato dal richiedente.

Tra queste si intendono materie la cui conoscenza costituisce un presupposto essenziale per lo svolgimento della professione, e in relazione alle quali la formazione previa del richiedente mostra differenze importanti in termini di durata e contenuti, se paragonata alla formazione richiesta nel Codice delle attività economiche (GewO).

Se non esiste alcuna equipollenza, l’equiparazione dovrà essere dichiarata subordinatamente a un adattamento sotto forma di

  • esperienza professionale aggiuntiva oppure di
  • un esame di idoneità,

qualora sia possibile raggiungere l’equipollenza in tal modo.

Previamente si dovrà verificare, in base al principio di proporzionalità, se le conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale o formazione permanente coprono importanti differenze in toto o in parte. A questo proposito al richiedente è data la possibilità di scelta tra tirocinio di adattamento ed esame di idoneità.

Ne sono escluse attività economiche il cui esercizio richieda una conoscenza scrupolosa del diritto austriaco e nelle quali consulenza o assistenza in riferimento al diritto austriaco sono un elemento sostanziale dell’esercizio della professione.

La verifica di equipollenza dovrà avvenire nell’arco dei 4 mesi successivi alla presentazione di tutta la documentazione.

Stand: 01.04.2021

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